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L'articolo di oggi non poteva non far riferimento alla festa del SS. Crocifisso che Pontasserchio si appresta a celebrare, il 28 aprile.Da quella ricorrenza è nata la Fiera del 28, che poi da diversi anni si è trasformata in Agrifiera, pronta ad essere inaugurata il 19 aprile per aprire i battenti sabato 20.La vicenda che viene narrata, con il riferimento al miracolo del SS. Crocifisso, riguarda la diatriba sorta tra parroci per il possesso di una campana alla fine del '700, originata dalla "dismissione" delle due vecchie chiese di Vecchializia. 

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Colori u n altra rosa
Una altra primavera
Per ringraziarti amore
Compagna di una vita
Un fiore dal Cielo

Aspetto ogni sera
I l tuo ritorno a casa
Per .....
Oggi è venuto a mancare all’affetto di tutti coloro che lo conoscevano Renato Moncini, disegnatore della Nasa , pittore e artista per passione. .....
SAN GIULIANO
Intitolazione della scuola secondaria di primo grado di S. Giuliano terme a Nelson Mandela

13/11/2014 - 12:54

Sabato prossimo 15 novembre, alle ore 10:00, presso Piazza Gramsci - la piazza antistante la scuola media del capoluogo - si terrà la cerimonia di intitolazione della stessa scuola secondaria di primo grado a Nelson Mandela.
Oltre alla Dirigente Scolastica Sonia Pieraccioni e al Sindaco Sergio Di Maio interverranno l’on. prof.ssa Maria Chiara Carrozza e il Console della Repubblica Sudafricana Riccardo Sarra.
Saranno presenti  autorità civili, militari e religiose.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
A nome proprio e di tutta l’Amministrazione il Sindaco  sostiene: “Sono orgoglioso di  poter celebrare questa iniziativa  che rende  onore al nome di un uomo, premio Nobel per la pace,  che meglio di chiunque altro rappresenta per tutti, non solo per i giovani studenti, un esempio di rettitudine morale e un simbolo della difesa dei diritti umani e dell’uguaglianza tra gli uomini”.
Anche per la dirigente scolastica Sonia Pieraccioni l’intitolazione della scuola secondaria a Nelson Mandela, esempio per l’intera umanità, rende ancora più evidente come la finalità della scuola non sia solo l’apprendimento, ma anche e, soprattutto, la crescita di cittadini e cittadine consapevoli di valori come la libertà e la democrazia.
Durante la cerimonia   sarà scoperta la targa di intitolazione, verranno eseguiti da parte di alcuni alunni della scuola gli inni nazionali dell’Italia e del Sudafrica e sarà letta da parte di un alunno frequentante la classe terza la poesia “Invictus” scritta dal poeta inglese William Ernest Henley nel 1875 e usata da Mandela per alleviare gli anni della prigionia durante l’apartheid.
 

 

 
Fonte: Comune di San Giuliano Terme
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16/11/2014 - 23:30

AUTORE:
Alessio Pierotti

L'INTITOLAZIONE A NELSON MANDELA E LA VISITA DEL VESCOVO:
DUE SITUAZIONI BEN DISTINTE


Nel commentare la notizia dell'intestazione della scuola media di San Giuliano Terme al premio Nobel per la pace Nelson Rolihlaha Mandela, un lettore anonimo (si è firmato semplicemente genitore 1) ha scritto: “..non era possibile farla di pomeriggio quando le scuole sono chiuse anziché interrompere l'attività scolastica come ebbe a dire un consigliere dell'istituto in occasione della visita pastorale dell'Arcivescovo Benotto che fu negata ?”.
Sul momento gli ho risposto che le visite pastorali sono proibite (e come vedremo tra poco ci sono specifiche sentenze del TAR): la situazione però è più complessa (ci sono indicazioni del Consiglio di Stato in contraddizione con quanto detto dal TAR) e intendo con questo contributo cercare di fare un poco di chiarezza.
Premetto subito che per me tra l'intitolare una scuola ad un personaggio meritevole e una visita pastorale esiste una profonda differenza: la prima azione interessa tutti i ragazzi e riguarda l'istituzione scolastica e la sua laicità, la seconda interessa invece parte dei ragazzi e non attiene specificatemene – se non attraverso 'forzature', come vedremo più avanti - all'istituzione scolastica.
In Italia la 'consuetudine' di intrecciare le attività scolastiche con riti di carattere religioso è stata a lungo giustificata (e lo è tuttora) grazie ad un interpretazione in parte tendenziosa del DPR 416/74 (“Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica”). In questo DPR prevedeva la possibilità per i consigli di Istituto o di Circolo di programmare attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche con particolare riguardo, tra le varie cose, alle attività culturali e ricreative di interesse educativo. L'interpretazione di parte a cui accennavo in precedenza sta nell'identificare il rito religioso (se mi si consente una battuta, peraltro quello esclusivamente cattolico-apostolico-romano...) come un'attività scolastica di tipo culturale.
Come probabilmente saprai, nel 1984, dopo una lunga e laboriosa trattativa iniziata ben otto anni prima, il governo italiano e la Santa Sede firmarono una revisione del Concordato. Il Concordato è uno dei tre documenti che formano i Patti Lateranensi del febbraio 1929: per la precisione è il documento che definisce le relazioni civili e religiose in Italia tra la chiesa romana e il governo.
Le modifiche del 1984 (il cosiddetto Accordo di Villa Madama) stabilivano tra le altre la formalizzazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, articolo che garantisce l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali e appunto di religione. Di fatto, con la revisione del Concordato del 1984, la religione cattolica cessava di essere considerata religione di stato: nelle scuole divenne possibile richiedere l'esenzione dall'ora di religione cattolica.
La revisione dl 1984 fu il punto di partenza per la stipula di intese, approvate con apposite leggi, tra il governo e diverse confessioni cristiane di minoranza: intese che prevedevano espressamente che durante l'orario scolastico non fossero svolte cerimonie religiose.
Questa condizione tornò in discussione nel 1992 quando l'allora Ministro della Pubblica istruzione, il democristiano Riccardo Misasi, con la circolare 13377/544MS del 13 febbraio, permise ai consigli di Istituto o di Circolo di autorizzare con specifiche delibere lo svolgimento di cerimonie religiose (considerate nuovamente attività culturali o ricreative di interesse educativo) in orario scolastico: la partecipazione dei docenti e degli studenti doveva però considerarsi libera. La circolare ministeriale permetteva anche le visite pastorali.
Nel 1993 il TAR dell'Emilia Romagna, con la sentenza 250 del 17 giugno, sancì l'illegittimità di queste delibere, sottolineando come (e mi scuso fin da ora per la lunghezza della citazione): “Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola e alla attività educativa di essa. Diversamente ragionando, assisteremmo a una vera interferenza della Chiesa nell’attività dell’istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione. La Chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce; non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell’ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentano commettono senza dubbio una illegittimità. Ma il fatto più notevole e più antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma la erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all'insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione”.
In caso di cerimonia religiosa o di visita pastorale, sottolinea la sentenza del TAR, anche se la partecipazione fosse libera come suggerito dalla circolare ministeriale, “basterà considerare che in una situazione di adesione, anche di un solo studente o anche di un solo docente alla celebrazione del rito religioso o al compimento dell’atto di culto o alla visita pastorale, durante le normali ore di lezione, avverrebbe che lo studente aderente rinuncerebbe all'insegnamento di una materia curriculare - e non potrebbe neanche farlo - oppure, nel caso di allontanamento dalla classe del docente, si avrebbe lo stesso effetto per tutti gli studenti della classe, i quali verrebbero così privati dell’insegnamento della materia per quell’orario prevista nel calendario scolastico. E quand'anche il docente venga da altro docente non aderente sostituito, ne deriverebbe la lezione di una diversa disciplina e in ogni caso un fatto interruttivo del metodo normale di insegnamento o non in armonia con lo stato di svolgimento del programma quale tenuto dal docente della classe”.
Secondo il TAR dell'Emilia Romagna (la cui sentenza è stata poi ripresa da TAR di altre regioni) il problema è l'inserimento al posto delle normali ore di lezione d una attività, la cerimonia o il rito religioso, estranea alla scuola e alla sua finalità istituzionale. Come ribadito dalla sentenza 2478/99 del TAR del Veneto, gli atti di culto – come anche una visita pastorale – non costituiscono un evento culturale assimilabile all'insegnamento ma un atto di fede. E l'insegnamento confessionale di una religione, qualunque essa sia, e lo svolgimento dei suoi riti sono compito delle famiglie e delle loro confessioni religiose.
Nonostante questo però, negli anni le visite pastorali sono continuate, anche grazie all'intervento del Consiglio di Stato che nel 2011 le ha definite come testimonianze culturali. Le sentenze del TAR sono però piuttosto chiare nell'individuare le criticità di questa interpretazione e le problematiche connesse, sicuramente non trascurabili.
Dobbiamo poi considerare un altro fatto: mettiamo che le visite pastorali siano un evento culturale e che quindi siano veramente proposte ed interpretate come una testimonianza critica della storia di una religione e dei suoi valori, magari confrontandoli con quelli di altre religioni, e non come testimonianza di fede o peggio ancora come occasione di insegnamento dottrinale. Allora, se si svolgono secondo le medesime condizioni, sono eventi culturali anche la visita di un rabbino o di un imam. Sinceramente sarei curioso di vedere le reazioni di tanti genitori che si indignano per un no ad una visita pastorale, se una richiesta simile venisse appunto da altre confessioni religiose...

16/11/2014 - 18:46

AUTORE:
Alessio Pierotti

Caro GENITORE 1, mi permetto una precisazione. Le visite pastorali, come quella che intendeva fare l'arcivescovo Benotto da te ricordata, sono vietate dalla giurisprudenza italiana.

14/11/2014 - 11:57

AUTORE:
Genitore 2

Questo tipo di cerimonie, credo fermamente,che debbano essere fatte in orario scolastico perché soltanto così si coinvolgono i ragazzi. L' autorevolezza del luogo del tempo e delle persone che interverranno "toccheranno" il cuore e la mente per sempre i nostri giovani.

14/11/2014 - 8:12

AUTORE:
Genitore

..non era possibile farla di pomeriggio quando le scuole sono chiuse anzichè interrompere l'attività scolastica come ebbe a dire un consigliere dell'istituto in occasione della visita pastorale dell'Arcivescovo Benotto che fu negata???