Un paese che amo, il paese della mia mamma.Anche ora quando vado a RIPAFRATTA sono la figlia della "Cocca".
Un paese con una storia importante che conserva vestigia di grande rilievo.
Un paese rimasto inalterato nel tempo, non ci sono insediamenti nuovi, potrebbe essere il set di film d'epoca perché anche le case, le facciate conservano la patina del tempo.Un paese che è ancora comunità.
Enti locali e finanza derivata, pubblicata in data 12 novembre 2010
la sentenza completa del Tar Toscana nella causa Dexia Crediop e Depfa Bank/Provincia di Pisa
PISA - *E’ stata pubblicata in data 12 novembre 2010 la sentenza completa del Tar Toscana nella causa Dexia Crediop e Depfa Bank/Provincia di Pisa.
"Le motivazioni della sentenza costituiscono un ulteriore motivo di soddisfazione confermando, per quanto riguarda la Provincia, l’ampio riconoscimento della tesi giuridica che configurava il mancato rispetto del principio della convenienza economica e con esso delle norme legislative e contrattuali vigenti. E’ una sentenza che fa scuola in Italia sui cosiddetti derivati. Numerose amministrazioni ci stanno chiedendo informazioni circa il percorso seguito", dichiara il presidente Andrea Pieroni, affiancato dal direttore generale dell’ente Giuliano Palagi e dall’avvocato Pasquale Vulcano, che dal 2009 segue la vicenda per conto dell’amministrazione.
E’ dunque pienamente legittimo l'annullamento disposto dalla Provincia di Pisa del contratto, relativo all’acquisto di prodotti finanziari "derivati" (nella fattispecie un Interest Rate Swap), che l’amministrazione aveva sottoscritto nel 2007 con le due banche, Dexia Crediop Spa e Depfa Bank Plc, per un’operazione di ristrutturazione del debito dell’ente (e la riduzione dell’importo della rata dei mutui in essere) attraverso la sottoscrizione di un prestito obbligazionario di 95 milioni di euro. La Provincia aveva motivato l’annullamento unilaterale a fronte dell’inserimento nel contratto stesso, da parte delle due banche, di costi aggiuntivi non previsti negli accordi, e perciò non dovuti, pari a circa 1.4 milioni di euro. E’ il primo caso in Italia di verdetto favorevole pronunciato da un giudice amministrativo verso un ente locale in ordine ad un procedimento contro istituti di credito.
I provvedimenti di autotutela impugnati, infatti, risultano corretti; e il relativo interesse pubblico consiste nell’evitare un illegittimo esborso finanziario a carico dell’ente, con indebita percezione di vantaggi a favore dei soggetti privati. In estrema sintesi, l’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela sorge dalla violazione dei principi di economicità e convenienza economica. Inoltre il Tar ha affermato che per l’inefficacia dei contratti derivati la Provincia di Pisa dovrà ricorrere al giudice amministrativo, in quanto la caducazione degli effetti del contratto non opera automaticamente, ma appunto deve essere accertata, in altro giudizio, sempre dal Tar.
Il Tar Toscana non accoglie poi le censure delle banche – che avevano formulato richiesta di risarcimento per i danni derivanti dal mancato rispetto degli accordi contrattuali e dalla pubblicizzazione della vicenda effettuata dalla Provincia – dichiarando l’inammissibilità della domanda; e conclude che la pretesa del danno all’immagine non è comunque conseguenza diretta dell’emanazione dei provvedimenti impugnati.
In allegato il testo integrale della sentenza*