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Ultima chiamata per Parole A Tavola, l'evento organizzato da MdS Editore e Associazione La Voce del Serchio per incontrare a cena i prestigiosi autori della Casa Editrice.
Ecco gli autori che parteciperanno alla cena, pronti a condividere storie, parole e sorrisi

Una delle motivazioni che leggo spesso nei commenti .....
Perché la rasatura al suolo di Gaza, con annesse .....
. . . dare aria alla lingua perchè poverina è sempre .....
Potenza divina. Il post " Ragazza siediti " ( che .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Si canta Amore a Sanremo
Invitano a diventare
più civili
i carri
del Carnevale viareggino
che al Lupo fa un inchino
e alle ingiustizie
uno sberleffo
In .....
Un'ora fa mi sono imbattuta nel manifesto funebre di Fausto Guccinelli, sono rimasta impietrita e in un attimo sono sbalzata all'indietro, alla mia giovinezza .....
LA NOSTRA CASA
di Confedilizia
Prelazione urbana, contratti preliminari e obblighi

23/10/2010 - 8:13

CONFEDILIZIA-via Dalmazia, 6-56126- PISA

 

Tel.050/561798-fax 050/555466 e-mail: apepisa@tin.it

(l’ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il Giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18)

 

  

Prelazione, contratti preliminari, obblighi

 

  

"In tema di prelazione urbana, ove nel contatto preliminare di compravendita dell’immobile tra proprietario-locatore e terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto ed il pagamento del saldo entro una precisa data, il conduttore che dichiara tempestivamente di esercitare la prelazione ha l’obbligo, a norma del quarto comma dell’art. 38 della L. n. 392/1978, di provvedere, pena la decadenza dal diritto di prelazione, al versamento dell’acconto entro i novanta giorni (trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione) dalla notifica della "denuntiatio" ed al pagamento del residuo prezzo entro la data, se successiva, stabilita nel predetto contratto preliminare". Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 25815/’09).

 

Recesso e necessità abitativa

 

"Il fatto volontario che preclude al locatore la possibilità di far valere la propria necessità abitativa come motivo di recesso è costituito soltanto dal comportamento maliziosamente preordinato a creare uno stato di necessità. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il locatore può agire liberamente, ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, in base ad un’equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti familiari, umani e giuridici. Il relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza poter pretendere giustificazioni di ordine economico e sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 26526/’09).

LA CONFEDILIZIA

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