Quattordicesima edizione del concorso letterario-artistico di MdS Editore, con il sostegno di Unicoop Firenze, la collaborazione dell'associazione La Voce del Serchio e il patrocinio del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
Il titolo è RIFUGI, parola che parla di protezione, di difesa, ma anche della ricerca di uno spazio in cui poter essere davvero se stessi.
È un tema ampio, vivo, capace di accogliere storie, visioni, fragilità e desideri.
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Prelazione, contratti preliminari, obblighi
"In tema di prelazione urbana, ove nel contatto preliminare di compravendita dell’immobile tra proprietario-locatore e terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto ed il pagamento del saldo entro una precisa data, il conduttore che dichiara tempestivamente di esercitare la prelazione ha l’obbligo, a norma del quarto comma dell’art. 38 della L. n. 392/1978, di provvedere, pena la decadenza dal diritto di prelazione, al versamento dell’acconto entro i novanta giorni (trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione) dalla notifica della "denuntiatio" ed al pagamento del residuo prezzo entro la data, se successiva, stabilita nel predetto contratto preliminare". Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 25815/’09).
Recesso e necessità abitativa
"Il fatto volontario che preclude al locatore la possibilità di far valere la propria necessità abitativa come motivo di recesso è costituito soltanto dal comportamento maliziosamente preordinato a creare uno stato di necessità. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il locatore può agire liberamente, ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, in base ad un’equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti familiari, umani e giuridici. Il relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza poter pretendere giustificazioni di ordine economico e sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 26526/’09).
LA CONFEDILIZIA