Dopo il grande successo dell’edizione di novembre, MdS Editore ripropone Parole a Tavola, la serata che intreccia letteratura e convivialità in un’esperienza pensata per far incontrare lettori e autori in un contesto informale, caldo e partecipato.
Un appuntamento che ha già dimostrato quanto sia forte il desiderio di ascoltare storie dal vivo, condividere emozioni e vivere i libri come occasione di relazione.
Il nuovo incontro si terrà domenica 1 marzo alla Fattoria l’Olmetto, un luogo immerso nel verde e ricco di atmosfera, con un tocco di poesia
Mercoledì 11 febbraio alle 21:15, al Circolo Arci L’Ortaccio di Vicopisano
CONFEDILIZIA VIA DALMAZIA, 6 -56126- PISA
(tel 050/561798-fax 050/555466 -apepisa@tin.it) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18) RENDITE CATASTALI – REVISIONE – REQUISITI e FORMALITA’ PROCEDIMENTALI La revisione delle rendite catastali, laddove non sussistano variazioni edilizie, è disciplinata dall’art. 3, comma 58, L.23.12.1996, n. 662 e, nel caso di ripartizione del territorio comunale in microzone, dall’art. 1, comma 335, L. 30.12.2004, n. 311. Proprio per l’assenza di variazioni edilizie, non sono necessari, ai fini della revisione in parola, né il previo sopralluogo dell’Ufficio né il contraddittorio endoprocedimentale. Per quanto relativo alla motivazione dell’atto di riclassamento – tenuto conto dei principi generali in materia di accertamento di maggior valore – essa è volta a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, in modo da permettere al contribuente l’esercizio del diritto alla difesa. Per tale motivo, sarà in sede contenziosa, nell’ambito dei parametri addotti, in contraddittorio con il contribuente, che andrà verificata l’effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe e della rendita (ri)attribuite all’immobile. Tale verifica riguarda, tuttavia, il merito della controversia e non l’idoneità della motivazione dell’atto. (Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 27.9-3.11.2010, n. 22313)
IL PRESIDENTE -CONFEDILIZIA-PISA
Avv. Giuseppe Gambini