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Il nuovo statuto comunale approvato dal consiglio di Vecchiano

10/10/2008- Il consiglio comunale ha approvato il nuovo statuto

COMUNE DI VECCHIANO

Statuto Comunale.




Art. 1
Principi e valori fondamentali


Il Comune assume a fondamento della propria
azione i principi ed i valori della Carta Costituzionale
promuovendo
l’affermazione dei diritti umani, della solidarietà
e dell’uguaglianza, dell’integrazione fra i popoli,
della rimozione di tutte le forme di discriminazione sociale,
culturale, religiosa e di orientamento sessuale, del
patrimonio morale, politico e storico della Resistenza e
della guerra di liberazione nazionale.



Art. 2
Territorio


Il Comune di Vecchiano comprende la parte del
suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di
cui all’art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.
Il territorio di cui al precedente comma comprende le
frazioni di: Vecchiano - Capoluogo, nel quale è istituita
la sede del Comune, dei suoi Organi Istituzionali e degli
Uffici - Avane, Filettole, Nodica e Migliarino.
Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono
apportate con Legge Regionale, ai sensi dell’art. 133
Cost. previa audizione della popolazione del Comune.



Art. 3
Stemma, gonfalone, titolo di città


Il Comune ha come segno distintivo uno stemma che
rappresenta un uomo canuto seduto su pietre, con una
pala in spalla ed in braccio un orcio, dal quale scaturisce
un getto d’acqua, una torre e delle colline; come da riproduzione
grafica allegata al presente Statuto e sua parte
integrante



Art. 4
Ruolo del Comune


Il Comune esercita sul proprio territorio il ruolo di
Governo generale, svolgendo funzioni di promozione,
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo
di tutte le attività che sul medesimo territorio sono svolte
da parte di soggetti pubblici e privati.
Il Comune rappresenta gli interessi della propria Comunità
nei confronti di ogni soggetto pubblico e privato, ne
cura lo sviluppo socio-economico, privilegiando: la tutela
dell’ambiente; l’Associazionismo e il Volontariato, quali
strumenti di crescita sociale e culturale della collettività;
la valorizzazione delle risorse e delle tradizioni.
Il Comune assume i beni ambientali, paesaggistici, storici,
artistici, monumentali, urbanistici e culturali presenti
nel territorio, come patrimonio della Comunità da tutelare
e preservare per le future generazioni di cittadini.
Il Comune garantisce: la piena realizzazione degli
obiettivi posti con la costituzione del Parco Naturale
regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli;
assicura la difesa della sua integrità funzionale e territoriale.



Art. 5
Funzioni


Il Comune è dotato di autonomia normativa organizzativa
e finanziaria costituzionalmente garantita ed è titolare:
di funzioni e poteri propri, che esercita sul proprio
territorio; di tutte le funzioni d’interesse locale necessarie
e/o strumentali all’esercizio del ruolo di Governo.
Il Comune esercita le funzioni attribuite, conferite o
delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio
di sussidiarietà.
Competenze e prestazioni, comunque denominate,
possono essere espletate per conto di soggetti pubblici
centrali o territoriali mediante la copertura dei relativi
costi da parte dei medesimi soggetti.



Art. 6
Rapporti con gli altri soggetti istituzionali


Il Comune promuove ogni attività di collaborazione
e cooperazione con altri Enti Locali Territoriali, al fine
di esercitare, in ambito adeguato, la rappresentanza
9.7.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 89
degli interessi comuni, per ciò che riguarda: la gestione
dei servizi e delle funzioni; la programmazione e la
realizzazione di opere ed interventi, in modo da realizzare
un efficiente sistema al servizio della comunità.



Art. 7
Potestà normativa


Il Comune esercita la potestà normativa secondo i
principi fissati dalla Costituzione, per ciò che attiene:
l’attuazione dello Statuto;
la propria organizzazione;
l’esercizio delle attività;
l’esercizio delle funzioni.




Art. 8
L’attività amministrativa


L’attività amministrativa persegue i fini previsti dalla
legge secondo i principi di cui all’art. 1 della Legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Per l’esercizio dell’attività amministrativa il Comune
sceglie lo strumento pubblico e/o privato, e adotta i procedimenti
più idonei fra quelli ammessi dall’ordinamento,
che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti.


Art. 9
Accesso agli atti ed informazione


Il diritto dei cittadini all’accesso agli atti amministrativi
e all’informazione sullo stato degli atti e delle
procedure, sull’ordine di esame delle domande, progetti
e provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito
dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
dal Regolamento, che indica il responsabile di ogni fase
del procedimento ed i tempi entro i quali si definiscono
i procedimenti che, in carenza d’indicazione, sono comunque
fissati in trenta (30) giorni dalla presentazione
della domanda.
Per la divulgazione delle informazioni relative a dati
e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati
dal Comune, il Sindaco istituisce servizi d’informazione
e comunicazione, utilizzando i mezzi di informazione e
comunicazione più idonei.


Art. 10
Rapporti con i Cittadini e con le Associazioni


Il Comune garantisce il diritto di accesso e di partecipazione
al procedimento amministrativo secondo quanto
disciplinato dalla legge e da norme regolamentari, di
cui al comma 1 dell’art. 9 del presente Statuto.
Il Comune assicura la più ampia partecipazione democratica
della collettività alla vita amministrativa,
promuovendo e attuando forme di collaborazione alla
programmazione e di verifica dell’attuazione dei programmi.
Il Comune favorisce e promuove le Libere Associazioni
che abbiano il fine di contribuire allo sviluppo sociale,
economico e culturale della collettività.
Il Comune coordina, sostiene e, in collaborazione
con la Consulta del Volontariato, indirizza l’attività delle
Associazioni, al fine di realizzare un efficiente sistema al
servizio della comunità.




Art. 11
Carte dei Diritti



Il Comune può adottare, previa consultazione popolare,
Carte dei Diritti che possano riguardare servizi
specifici dell’Ente o ambiti specifici della vita comunale.
A tali Carte deve essere data la più ampia diffusione e
potranno essere periodicamente sottoposte a verifica e/o
integrazione.




Art. 12
Consultazioni e istanze



Il Sindaco e il Consiglio Comunale - con propria
iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati -
dispongono la consultazione dei cittadini, dei lavoratori,
degli studenti, delle forze sindacali e sociali, su provvedimenti
di loro interesse, nelle forme volta per volta
ritenute più idonee.
Il Sindaco e il Consiglio Comunale convocano Assemblee
dei cittadini, di lavoratori, di studenti delle forze
sindacali e di ogni altra categoria sociale a livello di una
o più frazioni per ciò che attiene:
la formazione di Comitati o Commissioni;
la discussione di particolari problemi o temi di interesse
generale;
la presentazione di proposte, programmi, consuntivi,
deliberazioni.
Gli elettori del Comune possono presentare istanze e
petizioni al Consiglio Comunale per quanto riguarda le
materie di sua competenza, con riferimento ai problemi di
rilevanza cittadina, nonché proporre nuove deliberazioni
o la revoca delle precedenti.
Le istanze, le petizioni e le proposte, sono ricevute
dal Consiglio Comunale, che provvede a deliberare nel
merito entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della
domanda.
Agli effetti dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, le istanze
possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le
petizioni e le proposte da almeno cinquanta (50) elettori.
L’autenticazione delle firme avviene a norma delle
disposizioni del Regolamento sul Referendum.
90 9.7.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28




Art. 13
Referendum



È ammesso il Referendum di carattere abrogativo e
consultivo su atti, problematiche e scelte che incidono
radicalmente e permanentemente sulla vita sociale ed
economica della collettività.
Il Comune ne favorisce l’esperimento nei limiti consentiti
dalle esigenze di funzionalità dell’organizzazione
comunale.
L’indizione è fatta quando lo richiedano il 5% del
corpo elettorale, al momento della richiesta.
Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
L’ammissibilità del quesito referendario, rispetto
al comma 1 del presente articolo, è di competenza del
Consiglio Comunale, che delibera in merito con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
È esclusa l’ammissibilità di quesiti referendari per ciò
che attiene le materie di:
Bilancio e Tributi;
Piani regolatori generali e relativi strumenti di attuazione;
Nomine, designazioni, revoche, decadenze, di competenza
degli Organi comunali;
Provvedimenti gestionali afferenti il personale;
Atti politici o di indirizzo che non abbiano effetti
amministrativi diretti sui cittadini.
Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto
se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
Il Sindaco è tenuto a comunicare l’esito del Referendum
al Consiglio entro trenta (30) giorni dalla proclamazione
dei risultati perché provveda all’adozione di
eventuali atti di competenza.
Le norme per l’attuazione del Referendum sono stabilite
da specifico Regolamento.




Art. 14
Azione popolare



L’Azione popolare conferisce a ciascun elettore il
potere di far valere le azioni e i ricorsi di competenza del
Comune.
La Giunta comunale, ricevuta la notizia dell’azione
intrapresa dal cittadino, può aderire all’azione ed al ricorso
nei termini di legge, verificando i motivi e le condizioni
addotte dal cittadino e accertando che lo stesso non abbia
un interesse diretto nelle vertenze.
Qualora la Giunta deliberi di aderire all’azione ed
al ricorso intrapresi dal cittadino, è tenuta a darne comunicazione
all’interessato.




Art. 15
Pari opportunità



Il Comune favorisce, in ogni campo di attività e nei
servizi, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna,
con particolare riferimento alle leggi vigenti in materia, e
segnatamente alla legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città”.
Il Comune favorisce la partecipazione delle donne
agli Organismi Istituzionali, anche attraverso l’istituzione
di apposite commissioni, al fine di contribuire ad un
processo di rilancio e sviluppo del sistema politico e
istituzionale.
Il Comune impronta la sua azione amministrativa
all’effettivo superamento di ogni forma di discriminazione
nei confronti dei soggetti diversamente abili.




Art. 16
Spese Campagna Elettorale



In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo
del Consiglio Comunale, dovrà essere presentato
presso l’Ufficio Elettorale, per ciascun candidato alla
carica di Sindaco e per ciascuna lista:
il programma amministrativo;
il preventivo di massima delle spese per la campagna
elettorale, con indicazione della provenienza dei mezzi
finanziari messi a disposizione.
Entro trenta (30) giorni successivi alla data di svolgimento
delle consultazioni elettorali dovrà essere presentato,
presso la Segreteria comunale, il rendiconto
dettagliato
delle spese sostenute, con indicazione della
documentazione comprovante le entrate e le uscite della
campagna elettorale.
Le dichiarazioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, dovranno essere firmate da tutti i candidati alla
carica di Sindaco e alla carica di Consigliere e rese note:
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio
tramite appositi manifesti in altri luoghi pubblici;
mediante la pubblicazione per estratto su almeno un
quotidiano locale.




Art. 17
Pubblicità e trasparenza sull’appartenenza
dei candidati ad Enti o Associazioni



Al momento della presentazione delle candidature alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, i candidati
depositano, presso l’Ufficio elettorale, una dichiarazione
dalla quale risulti anche l’eventuale appartenenza ad
associazioni di qualsiasi natura, che abbiano finalità
dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico,
culturale, sociale, assistenziale o di promozione
economica, precisandone inoltre la denominazione.
9.7.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 91




Art. 18
Obbligo di rendere pubblica
la situazione patrimoniale



Entro trenta (30) giorni successivi alla convocazione
dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale, ciascun candidato alla carica di
Sindaco o di Consigliere Comunale deve presentare,
presso la Segreteria comunale, una dichiarazione relativa
al proprio stato patrimoniale e reddituale.
Nella stessa dichiarazione i candidati daranno altresì
informazione sugli eventuali procedimenti penali
pendenti a loro carico.
Entro il termine di cui al comma 2 dell’art. 16 è
fatto obbligo ai candidati eletti di presentare, presso la
Segreteria comunale, la documentazione comprovante il
proprio stato patrimoniale e reddituale.
Il medesimo obbligo sussiste a carico degli Assessori
che non facciano parte del Consiglio Comunale, in tal
caso i termini decorrono dalla nomina.
La pubblicità della situazione patrimoniale e del
reddito degli eletti viene assicurata secondo le modalità
previste al comma 4 dell’art. 16.




Art. 19
Organi
Sono Organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la
Giunta.





Art. 20
Consiglio Comunale



Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo e di controllo
politico amministrativo.
L’elezione e la composizione del Consiglio, la cessazione,
durata e la posizione giuridica dei Consiglieri
sono regolati dalla Legge.


Funzioni di Indirizzo
Il Consiglio esercita le funzioni d’indirizzo normalmente
attraverso atti di programmazione generale di
settore.
La funzione d’indirizzo può essere esercitata con atti
specifici e/o per materia:
Per esprimere indirizzi amministrativi su problemi
particolari;
Per esprimere indirizzi politici su rilevanti questioni
d’interesse comunale e sovracomunale;
Per regolare singole fasi della programmazione in
materie particolarmente complesse;
Per regolare in via generale le fasi di attuazione dei
programmi.


Funzioni di Controllo
Il Consiglio esercita le funzioni di controllo:
Avvalendosi del Revisore dei Conti, nei casi previsti
dalla legge e dai Regolamenti.
Attraverso i singoli Consiglieri, Gruppi di essi, o
mediante le Commissioni consiliari, nell’ambito delle
prerogative e dei diritti disciplinati dallo Statuto e dal
Regolamento.
Tali funzioni sono esercitate dal Consiglio:
Al fine di verificare lo stato d’attuazione dei programmi
e degli indirizzi.
Al fine di verificare l’attuazione dei propri provvedimenti
normativi e amministrativi.
Le modalità dell’esercizio delle funzioni di programmazione
e di controllo, per quanto non previsto dal
presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento con
il quale il Consiglio disciplina il proprio funzionamento.


Competenze
Le competenze del Consiglio sono esclusivamente
quelle stabilite dalla Legge statale.
La competenza del Consiglio non può essere ampliata
né ridotta da altra fonte normativa.
Il Consiglio è competente alla nomina dei propri
rappresentanti presso Enti solo nel caso in cui la Legge che
dispone in merito si riferisca a Rappresentanti consiliari;
ritenendosi con ciò esclusa la competenza a nomine per le
quali la Legge si riferisce a Rappresentanti del Comune,
la quale fa capo esclusivamente al Sindaco.
La convocazione e lo svolgimento delle sedute del
Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.




Art. 21
I Consiglieri



La posizione giuridica o lo status di Consigliere; i
diritti, i doveri e le prerogative dei singoli Consiglieri,
sono regolati dalla Legge.
Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni
questione di competenza del Consiglio.
Può presentare mozioni e interrogazioni, ha diritto di
accesso agli atti, a notizie e informazioni utili all’espletamento
del mandato.
Le modalità dell’esercizio dei diritti previsti dal
presente articolo sono disciplinati dal Regolamento.




Art. 22
Gruppi Consiliari



I Gruppi Consiliari sono costituiti dai Consiglieri
Comunali eletti nella medesima lista. Ogni Gruppo elegge
al proprio interno un Capogruppo.
Non è consentito costituire Gruppi Consiliari diversi da
quelli costituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Il dissenso di singoli Consiglieri o Gruppi di essi
nei confronti del Gruppo a cui appartengono si esprime
mediante le prerogative e gli strumenti che l’ordinamento
attribuisce ai Consiglieri.
92 9.7.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
È istituita la Conferenza dei Capigruppo il cui
funzionamento è disciplinato dal Regolamento. La Conferenza
è presieduta dal Sindaco o suo delegato.




Art. 23
Commissioni Consiliari



Per la semplificazione e razionalizzazione dei lavori
del Consiglio possono essere costituite Commissioni
permanenti e/o con compiti specifici limitati nel tempo.
Nelle Commissioni permanenti, se costituite, deve essere
garantita la rappresentanza proporzionale dei Gruppi
consiliari.
Il funzionamento e i poteri delle Commissioni permanenti
sono disciplinati dal Regolamento.
Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno,
Commissioni d’inchiesta su problemi e questioni
specifiche dell’attività amministrativa, con deliberazione
motivata, adottata con la maggioranza assoluta dei suoi
membri.
La deliberazione dovrà precisare gli scopi che il
Consiglio intende perseguire e dimostrare, a tal fine,
l’inefficacia di tutti gli strumenti ordinari previsti dalla
Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
Per quanto riguarda le Commissioni di controllo e di
garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti
alla minoranza.




Art. 24
Programma di Governo



Il Programma di Governo è il Documento d’indirizzo
politico-amministrativo con il quale il Sindaco eletto:
individua le scelte amministrative sulle quali si fonda
l’attività di governo; indica le motivazioni e delinea gli
obiettivi da perseguire.
Il programma di Governo, una volta approvato dal
Consiglio, vincola lo stesso nell’esercizio dell’attività
d’indirizzo e programmazione.
L’adozione di atti che non siano previsti nel Programma
di Governo, presuppone la modifica formale dello
stesso.
Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sullo
stato d’attuazione del Programma di Governo e, alla
scadenza del mandato, è tenuto a presentare in merito,
idonea e documentata relazione.




Art. 25
Il Sindaco



Il Sindaco ha la rappresentanza politica e istituzionale
del Comune, mentre la rappresentanza sostanziale spetta
alla Dirigenza, in quanto competente ad impegnare l’Ente
verso l’esterno.
L’esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuita
a ciascun Dirigente; tale rappresentanza viene
esercitata dal dirigente, individuato con delega rilasciata
dal Sindaco.
Il Sindaco coordina, dirige i lavori della Giunta e
fornisce ogni impulso e indirizzo agli Assessori nei
settori affidati alla loro cura.
È responsabile dell’attuazione degli indirizzi di
Governo, dei programmi e indirizzi approvati dal Consiglio,
avvalendosi a tal fine della collaborazione della
Giunta e dei poteri di cui al comma precedente.
In particolare il Sindaco:
conferisce incarichi di dirigenza, nel rispetto delle
norme di legge e sentito il Segretario;
conferisce incarichi di direzione di aree ad esterni,
secondo le norme del presente Statuto e nel rispetto dei
principi della trasparenza e legalità, nonché secondo i
criteri della professionalità ed economicità;
nomina le Commissioni nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti, laddove così previste;
esercita tutte le competenze e funzioni demandategli
espressamente dalle leggi statali e regionali, nel rispetto
del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Ente e
nell’ambito dell’autonomia organizzativa del Comune,
secondo i principi normativi vigenti;
è membro del Consiglio Comunale, che presiede.




Art. 26
La Giunta Comunale



La Giunta è nominata dal Sindaco.
Il numero degli Assessori nominati dal Sindaco,
anche al di fuori del Consiglio Comunale, non può essere
inferiore a tre (3) e non superiore a sei (6).
Dei provvedimenti di nomina, di revoca e sostituzione
degli Assessori, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio
nella prima riunione utile.
La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione
del Comune nonché nell’attuazione degli
indirizzi del Consiglio.
La Giunta opera come Organo Collegiale.
Le deleghe conferite dal Sindaco agli Assessori per
singole materie, settori o gruppi di esse, non comportano
ordinaria attribuzione di poteri di rappresentanza istituzionale
esterna e interna, né delega di funzioni; tali deleghe
hanno lo scopo di ripartire in modo funzionale il lavoro
della Giunta, attraverso approfondimenti, studi e proposte
sulle materie ad essi affidate, al fine di realizzare un
armonico e razionale sistema di Amministrazione attiva,
fondato sulla dialettica costruttiva e sulle responsabilità.
Per la rappresentanza politico-istituzionale, di cui
al comma 1 dell’art. 25, il Sindaco può conferire agli
Assessori deleghe specifiche e limitate.
La Giunta ha potere di iniziativa e di proposta sulle
materie di competenza del Consiglio e ha l’obbligo di
riferire al Consiglio in ordine alla propria attività .


9.7.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 93
La Giunta opera normalmente con atti a contenuto
generale attraverso i quali:
Provvede all’attuazione dei programmi, definendo le
priorità, le modalità, i mezzi e gli obbiettivi.
Fornisce direttive agli uffici in ordine alla gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria.
Attua, mediante integrazione della disciplina generale,
i Regolamenti nei limiti fissati dal Consiglio Comunale.
Relativamente alla costituzione in giudizio, che
è attribuita ai Dirigenti, non solo per la promozione o
la resistenza alle liti, ma anche nella determinazione
dell’incarico al patrocinatore, la Giunta può formulare
indirizzi di natura generale o, in base a specifiche materie
da trattare, rivolti direttamente al Dirigente, per dare
impulso alla promozione di vertenze giudiziarie e per
definirne i criteri direttivi.
La Giunta delibera su ogni oggetto che non sia
riservato al Consiglio, al Sindaco e che non rientri fra gli
atti di gestione riservati agli Uffici, nonché su ogni altro
oggetto di competenza del Sindaco sul quale lo stesso la
chiami ad esprimersi




Art. 27
Uffici e Personale



Principi e criteri d’organizzazione.
Gli Uffici e i Servizi sono organizzati secondo criteri
di autonomia, funzionalità, efficienza, professionalità,
economicità, trasparenza e responsabilità.
Il Comune esercita i propri poteri in piena autonomia,
nel rispetto dei principi dell’ordinamento e delle norme
statali con atti normativi e amministrativi.
Nelle materie soggette alla disciplina del Codice
Civile, delle leggi sul lavoro, dei Contratti Collettivi, il
Comune opera con i poteri del privato datore di lavoro.
Il Comune garantisce e promuove la formazione
dei dipendenti al fine di accrescerne la professionalità e
favorirne la progressione in carriera.


Principi e criteri di riparto di competenze.
Attraverso atti normativi di organizzazione il Comune
assicura l’attuazione del principio di separazione fra
attività politica di indirizzo e di controllo, spettante
agli Organi Politici, e attività di gestione, spettante al
Segretario e agli Uffici.
A tal fine ogni attività di gestione tecnico-finanziaria
e amministrativa è di competenza del Segretario e degli
Uffici, i quali sono responsabili del raggiungimento degli
obiettivi programmati e dell’efficacia ed economicità dei
risultati conseguiti, in termini di valutazione dei costi
e dei benefici, nel rispetto del principio di legalità e in
rapporto alle risorse disponibili assegnate.
Ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti è
definita “attività di gestione” ogni attività:
connotata da discrezionalità tecnica, comportante
anche adozione, sottoscrizione e stipula di atti con rilevanza
esterna e che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, compresa la rappresentanza in giudizio nei
termini indicati dal presente Statuto;
che sia di attuazione di norme di legge e Regolamenti
nonché di attuazione di deliberazioni e provvedimenti
generali, nell’ambito d’indirizzi e direttive generali
emanate dagli Organi.
La gestione è esercitata con autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e materiali e di
controllo.



L’organigramma funzionale degli Uffici individua le
figure dei Responsabili d’Area e/o dei Servizi, titolari
delle funzioni e competenze previste dal presente Statuto.
C) Lo stato giuridico del personale, l’accesso e la
progressione in carriera, sono disciplinati dalla legge
dello Stato, nell’ambito dei principi di legge, da atti normativi
e amministrativi.
Il trattamento economico è disciplinato dal Contratto
Collettivo Nazionale. Il Comune è tenuto a garantire
trattamenti economici, anche accessori, non inferiori a
quelli stabiliti dal Contratto di Lavoro.
La responsabilità civile e penale è regolata dalla legge
e, per quanto attiene le responsabilità disciplinari, dai
principi di legge e dai Contratti Collettivi.
La copertura dei posti di Responsabili degli Uffici e
Servizi che richiedono alta specializzazione può essere
disposta, con provvedimento motivato, adottato dal
Sindaco, con contratto a tempo determinato, prorogabile,
previo parere del Segretario.


Qualora sia necessario, possono comunque essere
conferiti incarichi di direzione, di consulenza, di
collaborazione, regolati da convenzione a termine.
Possono, altresì, essere autorizzate ai dipendenti comunali,
prestazioni professionali presso altre amministrazioni
pubbliche, enti, società, aziende pubbliche,
purché
sia esclusa ogni ipotesi di incompatibilità.




Art. 28
Segretario Comunale



Il Segretario, oltre ai compiti specificatamente
assegnati dalla legge, coordina e sovrintende con funzioni
di direzione alla gestione tecnico-finanziaria e amministrativa
dell’Ente, secondo le direttive generali del
Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
A tal fine, svolge ogni attività d’impulso e di iniziativa
e di organizzazione, verifica e controllo, assumendo ogni
determinazione e adottando ogni atto a ciò strumentali.
Il Segretario assicura ogni attività di collaborazione e
consulenza propositiva agli Organi politici.
Il Segretario Comunale è coadiuvato nelle sue fun94
9.7.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
zioni dal Vice-Segretario che lo sostituisce nei casi di
vacanza, di assenza o impedimento.
Le funzioni di Vice-Segretario sono svolte dalla figura
apicale del Settore Segreteria e Affari Generali.




Art. 29
Responsabilità di Risultato



Nell’ambito dei principi di legge e del presente Statuto,
i Regolamenti individuano strumenti, modalità e
procedure per la verifica dei risultati e la valutazione
della responsabilità dei risultati, che grava sui dipendenti
che esercitano funzioni di Direzione degli Uffici e dei
Servizi, nel rispetto del principio della trasparenza e del
contraddittorio.
I risultati dell’attività del Segretario sono valutati dal
Sindaco.




Art. 30
I Pareri



I pareri previsti dalla legge sulle proposte di deliberazioni
costituiscono apporto collaborativo necessario
all’attività deliberativa e sono resi a completamento
dell’istruttoria.
Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i
diversi strumenti e le modalità dell’azione amministrativa
che possono consentire agli Organi deliberanti di conseguire
gli obiettivi che l’atto si proponeva di raggiungere.
I Regolamenti disciplinano le ipotesi in cui i pareri
devono essere resi anche su provvedimenti diversi dagli
atti deliberativi.




Art. 31
Servizi Pubblici



Il Comune organizza e gestisce i Servizi Pubblici nelle
forme previste dalla legge scegliendo, fra gli strumenti
previsti dall’ordinamento, quello più idoneo a garantire
efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità.
A tal fine il Comune promuove e favorisce l’organizzazione
e gestione dei Servizi Pubblici in ambito adeguato
secondo i principi della solidarietà ed economicità.
Ai sensi del presente articolo si definisce “Servizio
Pubblico”, ogni servizio che venga reso per rispondere
alle esigenze ed istanze della collettività amministrata,
mediante il quale venga conseguito il miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.




Art. 32
Finanza, Contabilità, Controllo di gestione



L’ordinamento finanziario è riservato alla legge dello
Stato che garantisce autonomia finanziaria nell’ambito
della Finanza Pubblica.
In tale contesto il Comune dispone delle proprie risorse
che non abbiano vincolo di destinazione ex - lege, senza
alcuna interferenza o limitazione da parte di altri soggetti
pubblici, nel rispetto dei principi dell’ordinamento.
L’ordinamento contabile è riservato alla legge dello
Stato e integrato con Regolamento dell’Ente. All’interno
di detto regolamento sono definite le modalità dell’azione
di controllo della gestione.
Con atto del Sindaco è costituito il nucleo di valutazione
per il controllo interno e di gestione dell’Ente.




Art. 33
Autonomia contrattuale



Il Comune ha la facoltà, nell’ambito delle norme di
legge e dei propri Regolamenti e nel rispetto dei principi
che regolano l’attività amministrativa, di compiere tutti i
negozi e atti necessari al raggiungimento degli obiettivi
programmati, avvalendosi di strumenti pubblici e privati,
laddove questi siano consentiti.




Art. 34
Difensore Civico



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della D.Lgs. 267/00
è istituito il Difensore Civico a garanzia dell’imparzialità
e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.




Art. 35

Il Difensore Civico deve essere eletto con Delibera del
Consiglio Comunale con i 2/3 dei Consiglieri assegnati.
La votazione avviene in modo segreto.
Il Difensore Civico deve essere in possesso dei
requisiti d’eleggibilità e di compatibilità con la carica
di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini
che, per preparazione ed esperienza, diano la massima
garanzia d’indipendenza, obiettività, serenità di giudizio
e competenza nelle materie giuridico-amministrative.
L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con
ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di
qualsiasi commercio o libera professione.
L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta
la dichiarazione di decadenza dall’Ufficio se l’interessato
non fa cessare la relativa causa entro venti (20)
giorni dalla contestazione.




Art. 36

Al Difensore Civico può essere assegnata un’indennità
commisurata alle funzioni ed alle risorse.
Il Difensore Civico ha diritto d’accesso agli atti,
documenti e ad ogni notizia utile all’esercizio del suo
mandato.
Il Difensore Civico, almeno una volta l’anno, presenta
al Consiglio una relazione sulla propria attività, fornendo
suggerimenti e proposte atte a migliorare l’efficacia e
l’efficienza dell’azione amministrativa
 
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LA BATTIGIA
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di TRILUSSA

Siamo nati e siamo vissuti nella consapevolezza di condividere con tutti gli altri cittadini del nostro paese alcuni valori universalmente accettati, valori e concetti che pensavamo diventati ormai parte del nostro DNA culturale quello di cittadini italiani
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Compie oggi gli anni un personaggio molto discusso per le sue numerose, e spesso scomode, inchieste giornalistiche

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Il neo presidente di Confindustria al centro di un presunto dossieraggio del Giornale

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John Lennon
Di John dobbiamo ricordare non solo le sue canzoni ma anche il suo impegno civile per la pace nel mondo. Oggi avrebbe compiuto 70 anni.

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Ama ottobre i colori
accesi di aceri e viti
prodigo di frutti buoni
le castagne, ...

Al sindaco
Sabato 4 settembre: il mio babbo era a Torino e mamma, io P…, A… e D… ci stavamo preparando ...

ANNUNCI
ripetizioni
Impartisco ripetizioni a ragazzi delle elementari e medie, anche a domicilio, zona Vecchiano, ...

Vendesi appartamento
Vendesi appartamento. Gli interessati possono telefonare a questo numero: tel. 345 9931570

SPORT
Volley: Baglini Ascensori secondo a Fucecchio.


Calcio Coppa Provinciale: Migliarino in campo


Volley donne: Sangiuliano vince il 5° trofeo Benedetti.


Calcio: il CSI organizza l'XI memorial Anconetani.


COMMERCIO
CORSI DI INGLESE E COMPUTER ORGANIZZATI DAL CCN

I CCN AIUTANO LA RIPRESA DEL COMMERCIO

PROGRAMMI TELEVISIVI SUI CENTRI NATURALI

ASBUC MIGLIARINO
DELIBERA RICHIESTA CONTRIBUTI

IL NUOVO STATUTO DELL' ASBUC DI MIGLIARINO

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