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IL NUOVO STATUTO DELL'ASBUC DI MIGLIARINO

23/3/2010- il nuovo statuto approvato dal Comitato

STATUTO

Art.1 – Premesse e norme di riferimento.
La popolazione di Migliarino Pisano, Malaventre e La Bufalina è proprietaria dei beni collettivi posti nel territorio del Comune di Vecchiano (PI) come risulta dall’inventario inserito nell’allegato sub 1) al presente Statuto, quale parte integrante e sostanziale.
La proprietà ed i diritti iniziali sui beni di uso civico sono pervenuti all’ex frazione di Malaventre, che attualmente comprende le frazioni di Migliarino Pisano e le località di Malaventre e La Bufalina, con atto di transazione 24 luglio 1943, omologato dal Commissariato degli usi civici con decreto 28 luglio 1943 ed approvato dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste il 18 agosto 1943, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 1943, reg. n° 15, foglio n° 11 e registrato a Roma il 20 ottobre 1943, vol. 581, n° 1914 – atti giudiziari, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi (art. 26 ultimo comma R.D. 16 giugno 1927 n° 1766).
L’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico avviene nel rispetto della Legge 16 Giugno 1927 n. 1766, del suo Regolamento approvato con R.D. 26 Febbraio 1928 n. 332 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
La predetta normativa integra il presente Statuto quando carente di norma specifica.

Art. 2 - Denominazione.
L’Amministrazione assume la denominazione di “AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI MIGLIARINO, di seguito ASBUC, con il seguente codice fiscale: 80008790505 ed assume personalità giuridica di diritto privato; la denominazione potrà essere abbreviata in A.S.B.U.C. di Migliarino.

Art. 3 – Sede e durata.
L’ASBUC ha sede nel comune di Vecchiano (PI), frazione Migliarino Pisano.
La durata dell’ASBUC non ha una data predeterminata, si intende pertanto a durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto.
L’ASBUC ha per oggetto:
la tutela degli interessi e dei diritti degli abitanti di Migliarino Pisano, La Bufalina e Malaventre, insistenti nel Comune di Vecchiano, attraverso l’amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all’art.1) e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo acquisito, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l’informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio. Favorisce, promuove e coordina, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell’agricoltura, dell’attività agro-silvo-pastorale, dell’artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario.

Art. 5 - Scopo
Lo scopo dell’ASBUC è quello di valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l’accesso e la fruizione nell’interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest’ultimi condizioni di equità.
Nell’espletamento dei propri fini istituzionali l’ASBUC potrà dare vita ad iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permute.
Per raggiungere il proprio scopo l’ASBUC potrà altresì:
Alienare terreni nel caso di variazioni di destinazione d’uso o qualora la gestione diventi improduttiva;
Acquistare terreni per il reintegro o per l’incremento del proprio patrimonio immobiliare;
Condurre in proprio o affidare a terzi la gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle Leggi di riferimento di cui all’art.1;
Assegnare a tutti o parte dei terreni e dei propri beni, una diversa destinazione d’uso quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli aventi diritto;
Costruire fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto;
Gestire direttamente o concedere in gestione i beni di uso civico;
Stipulare contratti;
Associarsi ad istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
Ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano;
Erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della popolazione di Migliarino Pisano, La Bufalina e Malaventre.
L’ASBUC inoltre potrà emanare appositi regolamenti che disciplinino le varie fasi della gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Potrà, in ogni caso, incentivare la cittadinanza a partecipare attivamente alla vita sociale.
L’ABUC non persegue finalità di lucro e reinveste gli eventuali utili scaturenti dalla gestione delle proprie risorse nella tutela e nel miglioramento dei beni di uso collettivo.

Art. 6 – Patrimonio.
Il patrimonio dell’ASBUC è costituito:
a) da tutti i beni immobili di cui al precedente art.1) e costituenti il demanio civico;
b) da tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e registrati in inventario;
c) da tutti i proventi derivanti dalla gestione economico-produttiva del demanio civico;
d) dalle entrate derivanti da affitti, vendite, concessioni, permute e simili;
e) da entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
f) da entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti da non utenti;
g) da entrate derivanti da operazioni finanziarie con istituti di credito, depositi, prestiti, riscossioni crediti, ecc.;
h) dalle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per i servizi attivati;
i) da qualsiasi ulteriori entrate e/o proventi diretti ed indiretti scaturenti dalle attività di valorizzazione complessiva del demanio civico;
j) da entrate e/o proventi derivanti dall’amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.

Art. 7 – Diritti civici.
Sono diritti civici tutti quelli esercitabili su proprietà private a norma delle leggi statali e regionali.
I diritti storici riconosciuti sono:
1 legnatico e raccolta della legna;
2 raccolta di prodotto del bosco e sottobosco;
3 coltivazioni agrarie ed attività ad esse collegate ed equiparate ai sensi di legge;
4 attività di pascolo e pastorizia.
I diritti di cui al punto 1) e 2) sono esercitabili sui terreni di cui alla lettera A) dell’allegato sub 1), i diritti di cui al punto 3) e 4) sono esercitabili sui terreni di cui alla lettera B) del medesimo allegato.

Art. 8 –Aventi diritto
Hanno diritto ad usufruire dei beni di uso civico ed a partecipare alla Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico tutti i cittadini residenti nelle frazioni e/o località di Migliarino Pisano, La Bufalina e Malaventre che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vecchiano.

Art. 9 – Organi dell’ASBUC
Sono organi dell’ASBUC:
L’Assemblea degli aventi diritto;
Il Comitato;
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Segretario.

Art. 10 – L’Assemblea degli aventi diritto.
L’Assemblea è composta dai cittadini residenti a Migliarino Pisano, La Bufalina e Malaventre iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vecchiano ed è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura del precedente esercizio, per la presentazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso, come momento di confronto e di controllo a disposizione di ogni cittadino avente diritto, per esprimere pareri, che non assumono valore vincolante, circa gli indirizzi di gestione dei beni collettivi; inoltre potrà essere convocata ogni qualvolta ne sia rilevata la evidente utilità od urgenza.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente, da tre Consiglieri, dal Sindaco nel caso in cui sia rimasta in carica la minoranza dei Consiglieri o su richiesta di almeno cento aventi diritto.
La convocazione avviene con preavviso di almeno quindici giorni dato attraverso comunicazione affissa all’albo pretorio del Comune di Vecchiano, nella bacheca della sede dell’ABUC ed in eventuali altri spazi pubblici locali ritenuti idonei a dare la più ampia diffusione.
L’avviso di convocazione deve recare l’ora ed il luogo ove l’Assemblea sarà tenuta e gli argomenti da trattare.
L’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale, provvedendo altresì a riportarlo in un apposito libro tenuto a cura del Comitato.
L’Assemblea consultativa è valida con la presenza di almeno dieci aventi diritto.
L’Assemblea è chiamata a deliberare esclusivamente in ordine alla copertura di disavanzi di gestione qualora questa debba avvenire per reintegro da parte degli aventi diritto o per la liquidazione dell’ASBUC.
In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata in prima ed occorrendo in seconda seduta. Le delibere in tal senso saranno prese con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in caso di prima convocazione e con la maggioranza della metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
Non è previsto in alcun caso il voto per delega e/o rappresentanza.
Alle Assemblee potranno partecipare, senza diritto di voto, anche persone non aventi diritto, la cui presenza sia ritenuta utile a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 11 – Il Comitato.
Il Comitato è l’organo di gestione dell’ASBUC. E’ composto da cinque Consiglieri scelti tra tutti gli aventi diritto a norma della Legge 17 aprile 1957 n° 278. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili in applicazione delle disposizioni che regolano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri comunali.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all’anno e delibera a maggioranza dei presenti, a voti palesi; in caso di parità è vincolante il voto del Presidente della riunione.
La convocazione avviene entro le quarantotto ore precedenti e può essere fatta con qualsiasi strumento giudicato idoneo allo scopo. L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ora ed il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le sedute sono valide se risultano presenti almeno tre Consiglieri.
E’ valida la convocazione con un termine inferiore se risultano presenti tutti i Consiglieri.
Il Comitato approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e provvede a presentarli all’Assemblea nei termini e con le modalità di cui al precedente art.10; può adottare, modificare e revocare regolamenti e/o convenzioni dandone informazione mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Vecchiano ed affissione presso la propria sede.
Il Comitato approva le variazioni da apportare allo statuto; prima di darne attuazione è tenuto a convocare l’Assemblea degli aventi diritto per recepire eventuali proposte, non vincolanti, di modifica.
Il Comitato dispone in merito a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera la decadenza dei Consiglieri in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, attivando la procedura di surroga.
Nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, del quale può disporre la revoca in qualsiasi momento.
Il Comitato provvede ad aggiornare l’inventario dei beni di uso civico ogni volta vi siano variazioni significative e provvede a trascrivere l’inventario su un apposito registro tenuto a cura del Segretario.
Il Comitato può fissare gettoni di presenza per i Consiglieri e per il Presidente ed il Vicepresidente nei limiti di quelli spettanti ai Consiglieri comunali.
Ai componenti il Comitato compete il rimborso delle spese sostenute e documentate nell’interesse dell’ASBUC.
Le delibere del Comitato a firma del Presidente e del Segretario della riunione, dovranno essere verbalizzate e affisse all’albo pretorio del Comune di Vecchiano per almeno quindici giorni.
Contro le deliberazioni comitali può ricorrersi, entro il tempo della pubblicazione, al Comitato per correzione di errori materiali, al Comune per supposta illegittimità, alla Regione per supposta lesione dei diritti civici.
Le deliberazioni con le quali si dispone dei beni collettivi (alienazioni, concessioni a terzi, mutamenti di destinazione incidenti sugli interessi degli aventi diritto, ecc.) devono ottenere la preventiva approvazione della Regione.
Tutte le delibere saranno raccolte in un apposito registro o fascicolo cronologico tenuto a cura del Comitato.
Le riunioni del Comitato potranno avvenire alla presenza di altri soggetti, quando gli argomenti da trattare lo rendano utile o necessario.
Il Comitato, allo scopo di dare la massima pubblicità ai propri atti ed assicurare l’informazione a tutti gli aventi diritto, può adottare le soluzioni ritenute più efficaci.

Art.12 – Il Presidente
Il Presidente è eletto tra i componenti del Comitato nei modi previsti dall’art. 4 della Legge n. 278/57.
Al Presidente è affidata la rappresentanza legale dell’ASBUC.
Presiede le riunioni del Comitato, rappresenta l’Ente nei confronti di terzi, convoca le riunioni con preavviso di almeno quarantotto ore ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Delibera provvedimenti urgenti da portare a ratifica del Comitato nei successivi quindici giorni. Il suo voto è determinante in caso di parità di voti.
Può delegare al Vicepresidente o ad altro Consigliere, in via temporanea o continuativa, uno o più poteri a lui attribuiti.

Art. 13 - Il Vicepresidente.
Il Comitato provvede a nominare, in seno ai suoi componenti un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento; al Vicepresidente potrà essere attribuito il compito di economo dell’ASBUC.

Art. 14 - Il Segretario.
Il Comitato nomina un Segretario, al proprio interno o tra tutti gli aventi diritto o, in caso non siano riscontrabili soggetti idonei, tra terze persone. Qualora sia individuato all’interno del Comitato scadrà in concomitanza del proprio mandato; se invece viene nominata una persona esterna al Comitato, l’incarico scadrà il 31 dicembre e sarà tacitamente prorogabile di anno in anno.
Il Segretario, quando il compito non sia attribuito ad altri, provvederà all’aggiornamento del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea e del registro delle deliberazioni del Comitato; pertanto presenzierà alle riunioni degli organi dell’Ente, con diritto di voto, se avente diritto, solo in Assemblea. Al Segretario spetta tenere aggiornato il libro degli inventari dei beni di uso civico.
Il Segretario curerà la parte contabile dell’ASBUC, intrattenendo rapporti con fornitori, tesoriere, fruitori dei beni di uso civico, ed eventuali altri soggetti per la ordinaria gestione amministrativa.
Qualora non venga attribuito al Vicepresidente, il Segretario assume l’incarico di economo.
Il Comitato può conferire al Segretario ulteriori mansioni operative.
In nessun caso, il Segretario potrà coincidere con la figura di Presidente o di Vicepresidente del Comitato.

Art. 15 – L’anno finanziario e la tesoreria.
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese potranno essere effettuate tramite un tesoriere, appositamente incaricato ed individuato sulla base di criteri di affidabilità ed economicità. Il servizio di tesoreria sarà disciplinato da apposita convenzione della durata massima di tre anni, potendo essere tacitamente prorogato di anno in anno.

Art. 16 – Gestione dei beni di uso civico.
Alla gestione dei beni di uso civico provvederà il Comitato.
Le concessioni dei terreni, dei fabbricati e di ogni bene di uso civico saranno disciplinate da appositi regolamenti e/o convenzioni adottati a cura del Comitato, nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto previsto al precedente art.11.

Art. 17 – Risultato di gestione.
I risultati derivanti dalla gestione dei beni di uso civico potranno essere utilizzati:
a - ad incremento degli stessi;
b - a beneficio di tutti gli aventi diritto.
In caso di disavanzo derivante dalla gestione dei beni di uso civico il Comitato dovrà deliberare in merito alla copertura dello stesso potendo in tal caso provvedere ad elevare i canoni per l’utilizzo dei beni concessi in affidamento. Nel caso in cui il Comitato intenda richiedere agli aventi diritto il reintegro del disavanzo di gestione, ovvero, ricorrere alla alienazione di una parte dei beni o sciogliere l’ASBUC nel rispetto delle Leggi richiamate all’art. 1 del presente Statuto e di quelle vigenti al momento, dopo delibera vincolante della Regione, dovrà ricorrere alla approvazione dell’Assemblea appositamente convocata per l’approvazione del bilancio.

Art. 18 – Controllo.
Ai sensi dell’art.64 del R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, il Comune di Vecchiano, nella persona del Sindaco pro-tempore, effettua la sorveglianza sull’ASBUC ed ai sensi dell’art. 78 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977, esercita la vigilanza di cui all’art. 118, secondo comma, della Costituzione. Per tali fini il Comitato invia al Comune tutte le proprie deliberazioni e gli atti di rilevanza contabile.

Art. 19 – Controversie.
Il Difensore Civico o l’eventuale figura od organismo che dovesse sostituire questa funzione, è chiamato ad esperire tentativo di conciliazione sulle controversie che dovessero insorgere tra Comitato ed aventi diritto od utenti.
In caso di supposta lesione di diritti civici, è ammesso il ricorso alla Regione.

Art. 20 – Rinvio alle norme.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, così come previsto all’art. 1 dello Statuto, si rendono applicabili tutte le norme vigenti in materia di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, ivi compresa la normativa fiscale.
ALLEGATO sub 1.

Lettera A: Beni di uso civico storico (dati catastali).

Comune Foglio Particella Area in mq Titolo d’acquisto Note
Vecchiano 1 243 6.360 Voltura n. 5053 del 27/08/1992 Comune di Vecchiano


Lettera B: Beni di uso civico storico o per reintegro del patrimonio storico.

Comune Foglio Particella Area in mq Titolo d’acquisto Note
Vecchiano 5 7 27.380 Transazione del 24/07/1943
Vecchiano 5 8 145.340 Transazione del 24/07/1943
Frazionamento 2479 del 1986
Vecchiano 5 26 156.530 Transazione del 24/07/1943
Frazionamento 2479 del 1986
Vecchiano 5 27 900 Transazione del 24/07/1943
Frazionamento 2479 del 1986 Tabella variazione 03/04/08 n. 40815
Vecchiano 5 37 51.910 Transazione del 24/07/1943 Tabella variazione 03/03/2007 n.6414
Vecchiano 5 62 5.310 Voltura n. 5053 del 27/08/1992 Comune di Vecchiano
Vecchiano 5 79 11.670 Atto Di Perna del 18/02/2003
Vecchiano 5 81 7.860 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 82 11.270 Atto Di Perna del 18/02/2003
Vecchiano 5 83 11.310 Atto Di Perna del 18/02/2003
Vecchiano 5 85 7.680 Atto Di Perna del 18/02/2003
Vecchiano 5 86 7.310 Atto Di Perna del 18/02/2003
Vecchiano 5 87 7.220 Atto Di Perna del 18/02/2003
Vecchiano 5 88 7.090 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 89 27.790 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 90 6.710 Atto Di Perna del 23/01/2001
Vecchiano 5 91 9.710 Atto Di Perna del 18/02/2003
Vecchiano 5 92 5.400 Non inventariato.
Vecchiano 5 93 5.420 Non inventariato.
Vecchiano 5 101 5.400 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 102 5.380 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 103 5.420 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 108 5.410 Non inventariato.
Vecchiano 5 109 5.390 Non inventariato.
Vecchiano 5 110 10.990 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 112 5.370 Voltura n. 5053 del 27/08/1992 Comune di Vecchiano
Vecchiano 5 116 5.370 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 161 2.150 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 5 162 32.520 Frazionamento 2479 del 1986
Vecchiano 5 165 3.620 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 5 166 40 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 5 168 5.250 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 5 169 100 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 5 173 140 Non assegnato
Vecchiano 5 195 20.350 Atto Di Perna del 28/07/2000
Vecchiano 5 208 5.310 Atto Di Perna del 23/01/2001 Frazionamento 3281.1/2000 Originata da part. 104

Vecchiano 5 210 8.760 Atto Di Perna del 21/11/2000
Frazionamento 1208.1/2001 Originata da part. 114
Vecchiano 5 211 2.000 Atto Di Perna del 21/11/2000
Frazionamento 1208.1/2001 Originata da part. 114
Vecchiano 12 10 146.500 Transazione del 24/07/1943
Vecchiano 12 11 253.820 Transazione del 24/07/1943
Frazionamento 48.2/1984
Vecchiano 12 82 3.280 Frazionamento 48.2/1984 Non assegnato
Vecchiano 13 171 26.140 Transazione del 24/07/1943
Vecchiano 13 172 560 Transazione del 24/07/1943
Vecchiano 20 215 3.780 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 20 217 1.110 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 20 219 710 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 20 220 510 Frazionamento 2479 del 1986 Non assegnato
Vecchiano 20 360 1.860 Frazionamento 3280 del 2000 Non assegnato
Vecchiano 20 362 430 Frazionamento 252 del 2001 Non assegnato
Vecchiano 20 366 328 Frazionamento 252 del 2001 Non assegnato
Vecchiano 20 371 1.072 Frazionamento 252 del 2001 Non assegnato


Lettera C: Beni di uso civico acquisiti.

Comune Foglio Particella Area in mq Titolo d’acquisto Note
Vecchiano 27 879 890 Atto Di Perna del 19/05/2004
Vecchiano 27 1760 266 Atto Di Perna del 12/10/2004 Originata da part. 1709
Vecchiano 27 1773 842 Permuta del 27/09/07 Comune di Vecchiano
Vecchiano 27 1818 1.130 Atto Di Perna del 19/05/2004 Originata da part. 251
Vecchiano 27 1819 770 Atto Di Perna del 19/05/2004 Originata da part. 251






 
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