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L'articolo di oggi non poteva non far riferimento alla festa del SS. Crocifisso che Pontasserchio si appresta a celebrare, il 28 aprile.Da quella ricorrenza è nata la Fiera del 28, che poi da diversi anni si è trasformata in Agrifiera, pronta ad essere inaugurata il 19 aprile per aprire i battenti sabato 20.La vicenda che viene narrata, con il riferimento al miracolo del SS. Crocifisso, riguarda la diatriba sorta tra parroci per il possesso di una campana alla fine del '700, originata dalla "dismissione" delle due vecchie chiese di Vecchializia. 

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Colori u n altra rosa
Una altra primavera
Per ringraziarti amore
Compagna di una vita
Un fiore dal Cielo

Aspetto ogni sera
I l tuo ritorno a casa
Per .....
Oggi è venuto a mancare all’affetto di tutti coloro che lo conoscevano Renato Moncini, disegnatore della Nasa , pittore e artista per passione. .....
NUVOLE
di Renzo Antichi
Bonus 80 euro

20/5/2014 - 13:35

L'Istat, nell’aggiornamento delle prospettive per l'economia italiana, prevede per l’anno in corso un aumento della spesa delle famiglie dello 0,2% mentre per il 2015 prevede un’ulteriore miglioramento della crescita dei consumi pari allo 0,5%. In questo scenario il bonus 80 euro previsto quest’anno per alcune categorie di lavoratori dipendenti e assimilati (al momento sono esclusi i titolari di redditi di pensione) avrà, sempre secondo l’Istituto di Statistica, “un effetto minimo positivo”.
Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare tantissimo di questi 80 euro attraverso i talk-show televisivi, gli articoli sulla carta stampata, le notizie raccolte su un’infinità di siti web. Abbiamo ascoltato e letto tante di quelle cose che ci hanno indotto a criticare, o approvare, il provvedimento secondo convincimenti spesso generati dalla nostra fede politica.
Senza alcuna pretesa di fare docenza cerchiamo di focalizzare il problema, non in base a opinioni personali, ma semplicemente analizzando il contenuto del D.L. n. 66/2014, in vigore con decorrenza 24-4-2014 e le relative disposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate.
 
L’art. 1 del D.L. in parola è quello che ci interessa in quanto riferito alla “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Trascriviamo e commentiamo il testo, evidenziando che gli “omissis” sono stati inseriti per alleggerire il contenuto formale del dispositivo e favorirne la sua lettura.
 
Comma 1
“In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 … omissis … al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica  … omissis …
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli … omissis … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante … omissis … è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.  Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.”

 

Commento
In parole più concrete ciò significa che il credito in esame è riconosciuto in misura diversa in relazione al reddito complessivo, ovvero:
 
Reddito complessivo      Superiore a €. 8.000 ma non a €. 24.000        
Credito spettante                                    €. 640
 
 
Reddito complessivo       Superiore a €. 24.000 ma non a €. 26.000 

Credito spettante    €. 640 x 26.000 - reddito complessivo                                                                                    2.000
 
Reddito complessivo           Superiore a €. 26.000
Credito spettante                                  0
 
Per esempio un lavoratore con un reddito complessivo di 24.500 euro che lavora per tutto il 2014 ha un credito pari a:

 

                     640 x (26.000 – 24.500) / 2.000 = 480 euro
                
Il reddito complessivo è al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Per accedere al credito necessita, come enunciato nel comma in analisi, che l’imposta lorda di competenza sia d’importo superiore a quello della detrazione spettante per reddito da lavoro dipendente. In altre parole può accedere al beneficio chi, tolta dall’imposta lorda la detrazione da lavoro, ha ancora imposta da pagare. A conti fatti, considerato l’aumento delle detrazioni introdotto con la legge di stabilità per il 2014 (1.880 euro in sostituzione dei precedenti 1.840 euro), si tratta di redditi annuali superiori a 8.145 euro, sotto tale valore siamo nella così detta incapienza.
Si evidenzia che il credito in parola non concorre alla formazione del reddito. Pertanto tali somme non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionale e comunale.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che danno diritto al credito anche i redditi riferiti al 2014 percepiti a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione e indennità di mobilità.
 
Comma 2
“Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.”
 
Commento
Ovvero si deve considerare il numero di giorni lavorati nell’anno nel caso di rapporto di lavoro inferiore al periodo annuale.
Ad esempio un lavoratore con un reddito complessivo di 24.500 euro che ha concluso il rapporto di lavoro il 20 marzo 2014 ha diritto a un credito pari a 480x79/365=103,89 euro.
Mentre un lavoratore con lo stesso reddito che inizia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 15 luglio 2014 ha diritto a un credito pari a 480x170/365=223,56 euro.
 
Comma 3
“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.”
 
Commento
L’applicazione al solo periodo d’imposta 2014 non significa una “una tantum” del provvedimento, ma che per l’anno 2015 è atteso un intervento normativo strutturale all’interno della legge di stabilità.
 
Comma 4
“Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta … omissis … riconoscono il credito eventualmente spettante … omissis … ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.  Il credito … omissis … è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta … omissis … .”
 
Commento
I sostituti d’imposta riconoscono automaticamente il credito spettante senza la necessità di dover avanzare singole richieste. Vista l’entrata in vigore del decreto, il bonus sarà pagato dall’attuale mese di maggio. Se per ragioni tecniche, originate dalle varie procedure di pagamento dei salari, ciò non fosse possibile, il credito sarà riconosciuto dal mese di giugno recuperando quanto non percepito.
Il bonus viene diviso per il numero di stipendi da percepire fino alla fine dell’anno.
 
Comma 5
“Il credito … omissis … è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di  computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).”
 
Commento
Al comma precedente è stato detto che il sostituto d’imposta riconosce automaticamente il credito. Credito che recupererà agendo sulle ritenute fiscali disponibili rispetto al periodo interessato. Se queste non fossero sufficienti, utilizzerà i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, i quali non saranno pertanto versati.
 
Comma 6
 
“L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.”
 
Commento
La cosa non interessa né il percettore finale né il sostituto d’imposta, comunque questo comma prevede che l’Inps recuperi quanto “rimborsato” ai sostituti d’imposta su quelle ritenute che, come sostituto d’imposta, deve versare all’Erario.
 
Comma 7
“In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.”
 
Nessun commento
 
In chiusura meritano attenzione queste ulteriori informazioni.
 
Coloro che hanno retribuzioni non erogate da chi non è sostituto d’imposta (per esempio colf e badanti) o quelli che hanno avuto rapporti di lavoro terminati prima del mese di maggio, possono richiedere il credito presentando la dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico) l’anno prossimo.
 
I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio perché titolari di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, che concorrono a formare un reddito complessivo superiore ai 26.000 euro, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta stesso. Questi potrà recuperare il credito eventualmente erogato nei periodi di paga successivi e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Un altro caso simile potrebbe essere quello di un soggetto titolare di due rapporti di collaborazione rispettivamente di 15.000 e 20.000 euro. In tale contesto ogni sostituto riconoscerà il credito in via automatica, ecco che il lavoratore, sapendo di avere un reddito complessivo di 35.000 euro, deve comunicare a entrambi il non diritto al bonus.
 
In relazione al periodo di lavoro prestato nel 2014, il credito spetta anche ai lavoratori deceduti e potrà essere richiesto da uno degli eredi nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno relativa al lavoratore stesso.
 
Nella determinazione del reddito complessivo, dal cui valore scatta, o no, il presupposto del bonus, si devono considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca.
Non devono invece essere computati nel reddito complessivo i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività.
 
L’articolo è stato redatto in collaborazione con il CAF ACLI di Pisa.

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