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L'articolo di oggi non poteva non far riferimento alla festa del SS. Crocifisso che Pontasserchio si appresta a celebrare, il 28 aprile.Da quella ricorrenza è nata la Fiera del 28, che poi da diversi anni si è trasformata in Agrifiera, pronta ad essere inaugurata il 19 aprile per aprire i battenti sabato 20.La vicenda che viene narrata, con il riferimento al miracolo del SS. Crocifisso, riguarda la diatriba sorta tra parroci per il possesso di una campana alla fine del '700, originata dalla "dismissione" delle due vecchie chiese di Vecchializia. 

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Colori u n altra rosa
Una altra primavera
Per ringraziarti amore
Compagna di una vita
Un fiore dal Cielo

Aspetto ogni sera
I l tuo ritorno a casa
Per .....
Oggi è venuto a mancare all’affetto di tutti coloro che lo conoscevano Renato Moncini, disegnatore della Nasa , pittore e artista per passione. .....
m5s SGT
Comunicati stampa

5/5/2017 - 11:34


REGOLAMENTO ISEE: UN AGGIORNAMENTO DOVUTO MA CHE INCLUDE LA SOCIETA’ DELLA SALUTE CHE AVREBBE DELIBERATO “ILLEGITTIMAMENTE” SULLA COMPARTECIPAZIONE.Finalmente si conclude il lungo capitolo che ha visto questa amministrazione portare avanti uno stillicidio sull’aggiornamento del Regolamento ISEE che risaliva al 2002, nonostante la normativa sull’Amministrazione Trasparente.Tra le novità l’accoglimento della normativa vigente e l’aggiornamento legislativo che era previsto fin dal 28 giugno 2016.Resta invariata la scelta di questa amministrazione di lasciare la convenzione di molti servizi sociali e socio-sanitari alla Società della Salute, che alla quale sarebbe stato rivolto un esposto alla Procura, al Garante dei Disabili, al segretario generale di Pisa per aver applicato una maggiorazione che non contemplata dalla normativa vigente.Per l’aggiornamento del Regolamento Isee il M5S aveva richiesto diverse convocazioni della commissione Seconda, sempre con la risposta che il Regolamento non riguardasse il Comune o che fosse già aggiornato. Solo l’intervento del Difensore Civico Regionale, ha permesso di avere conferma da organo autorevole, che ha dato ragione al M5S e ha voluto conoscere i motivi del ritardo nell’aggiornamento.Il Difensore civico chiede anche in merito alla promessa del Sindaco di Maio di aggiornarlo per la fine dell’anno 2016 (nonostante fossimo già in ritardo rispetto alla norma prevista). Quindi se di merito si parla, l’unico merito è quello di aver finalmente risposto ai numerosi richiami del difensore Civico Regionale per attuare, con molto ritardo un compito previsto e non rispettato, nemmeno negli impegni dichiarati dal Sindaco Di Maio.Silvana Minucci  Portavoce M5S San Giuliano Terme 5/5/2017

 

.........................................................................................................................Alla Procura dela Repubblica
presso il Tribunale di Pisa
Via protocollo
 
Alla Procura Regionale della
Corte dei Conti di Firenze
Via Protocollo
 
Al Segretario Generale del
Comune di Pisa
Via Protocollo
 
Al Difensore civico regionale
SEDE
Al Garante delle persone con disabilità
Comune di Pisa
Il sottoscritto Gianfranco Mannini, nato a Pisa il 5 agosto 1944 e ivi residente in via Delle Eriche, 38,  nella sua qualità di rappresentate delle scriventi associazioni espone quanto segue:
 
Come è noto lo Stato, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione ( Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge),  ha potestà legislativa “esclusiva” nei rapporti economici tra Stato e cittadini. Potestà “esclusiva” che,  nel caso della compartecipazione ai costi dei servizi sociali agevolati,  viene   esercitata con  il DPCM 159/2013, entrato in vigore nel gennaio 2015, quale nuova normativa per  la definizione della  “Indicazione Situazione Economica Equivalente (ISEE)”  ai fini della  compartecipazione ai costi dei servizi sociali agevolati da parte di disabili e anziani non autosufficienti.
Come altrettanto noto L'11 febbraio 2015 – il Tar del Lazio ne ha annullato alcune norme con tre sentenze  (n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) modificando la base di calcolo  dell’ISEE per quanto riguarda le “prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria a favore di disabili gravi e anziani non-autosufficienti”. In particolare, il TAR ha escluso dal calcolo dell'ISEE l'indennità di accompagnamento e tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti e ha portato da 7.500 a 9.500€ la franchigia per le persone non autosufficienti. Ma nonostante le sentenze siano state dichiarate immediatamente esecutive (respinta la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo), per tutto il 2015  la Società della Salute di Pisa ha continuato a chiedere la compartecipazione ai costi dei servizi sociali agevolati, senza tenere conto delle modifiche imposte  dai Giudici del TAR Lazio. Modifiche che, nel marzo successivo il Consiglio di Stato ha confermato con  le sentenze n.838, 841 e 842/2016.
Il Governo con un emendamento dell'ultimo minuto inserito nel Decreto sulla “BUONA SCUOLA”  convertito, poi, nella legge n. 89 del 26 maggio 2016 nella quale, l’emendamento  proposto viene approvato come art. 2 sexies e   modifica,   in via transitoria l'ISEE, tagliando completamente  la franchigia a favore degli utenti e, al posto della quale, applica un quasi insignificante demoltiplicatore dello 0,5 (norma a rischio di incostituzionalità per mancanza di omogeneità: modifica il testo di un decreto legge che riguarda tutta altra materia).
Norma transitoria, quindi, sfavorevole per l'utenza ma che comunque non può negare  alcuni principi fondamentali a tutela dei diritti di disabili gravi e anziani non-autosufficienti. Tra questi:
1 - prestazioni sociali di natura socio-sanitaria: l'art. 1 del DPCM 159/13 (rimasto invariato) alla lettera “f” definisce e precisa quali sono le prestazioni a favore di disabili gravi e anziani non autosufficienti, ovvero le «prestazioni agevolate di natura sociosanitaria».
a - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio.
b - di ospitalità  alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio.
2 -  i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): le prestazioni, appena definite alla lettera “f” , ai sensi del combinato disposto tra l'art. 32 Costituzione, legge 833/78, D.Lgs 502/92 e DPCM 29 novembre 2001, devono essere obbligatoriamente assicurate dalle Aziende Sanitarie perché comprese nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria) e garantite non solo nella fase acuta della patologia (pronto soccorso, ospedale, casa di cura) ma anche nella fase di stabilizzazione della malattia attraverso le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali, secondo quanto previsto dai Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria – Lea. Prestazioni, quindi, a carico, anche economicamente del SSN.
3 -  la compartecipazione dell'assistito alle prestazioni. Essendo, appunto,   materia di legislazione esclusiva dello Stato,  è regolamentata in via esclusiva dal DPCM 159/2013: l’articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione stabilisce che la definizione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettere “f” a favore di anziani non-autosufficienti e disabili gravi costituisce Livello Essenziale delle Prestazioni e, come tale, appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato. Nel caso di specie, una volta definita dalla Regione in accordo con il Comune la programmazione e la gestione delle politiche socio-sanitarie incluse le prestazioni socio-sanitarie erogate a disabili e anziani in regime residenziale (RSA) o semi-residenziali (Centri Diurni), gli assistiti, ai sensi dell'art.2 comma 1 del DPCM 159/2013, possono essere chiamati a compartecipare ai costi della retta esclusivamente in proporzione alla loro “reale” situazione economica “fotografata” dal valore dell' ISEE definito dall' INPS.
 
Alla luce di un  quadro normativo definito accuratamente da norme costituzionali e leggi dello Stato e, infine consolidato dalla giurisprudenza in materia (tre sentenze del Consiglio di Stato e tre del Tar Lazio), sorprende e inquieta che in una Regione democratica come la Toscana sia possibile abrogare lo Stato di Diritto, quale riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini, soprattutto di quelli più indifesi come sono i disabili in condizione di gravità e gli anziani non autosufficienti, negando loro  la certezza e la prevedibilità della supremazia della legge rispetto ai poteri della Pubblica Amministrazione.
E' quello che purtroppo succede a Pisa (e provincia), dove La Società della Salute Pisana (consorzio già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - sent. n. 326/2010),  si “auto-autorizza” con un semplice atto amministrativo a cancellare leggi e diritti di disabili e anziani.
 
Con la deliberazione n. 16, in data 27 luglio 2016, l'assemblea dei soci della Società della Salute, sostituendosi peraltro  al potere regolamentare del Comune, ha adottato il Regolamento di attuazione della normativa transitoria sull'ISEE di cui all'art. 2 sexies della legge 89/2016. Regolamento che risulta  palesemente illegittimo in quanto con l'allegato 1(DOC.  1)“in caso di ricovero in strutture residenziali è dovuta una QUOTA FISSA DI 16 Eòuro giornaliera e una quota aggiuntiva pari all'importo dell'ISEE socio-sanitario diviso 240 (anzichè 365)“Disciplinare servizi semiresidenziali – L'utente compartecipa con una QUOTA FISSA di 8 euro giornalieri e una quota aggiuntiva pari al 50% dell'importo ISEE socio-sanitario diviso 240 (anziché 365)*“di introdurre per i servizi residenziali e semiresidenziali un correttore di calcolo al sistema attuale che prevede una correzione con il divisore scende a 240 invece che a 365 allo scopo di garantire una maggiore equità differenziandolo per livelli di ISEE” (!?).
Con questa delibera, adottata senza che nessuno abbia avuto la possibiltà di verificarne la legittimità ( il controllo sarebbe onere dell'assessore al sociale del comune capoluogo,  cioè Sandra Capuzzi che, però,  riveste contemporaneamente anche la carica di Presidente del Consorzio),   la SdS, invece di  un regolamento di attuazione della normativa statale,  “inventa” una  “nuova  legge”,  che oltre ad essere in contrasto con il richiamato art. 23 della Costituzione si   sostituisce, di fatto,   alla  potestà legislativa esclusiva dello Stato, annullando quanto disposto dal Governo con la normativa ISEE quale strumento UNICO, ai fini della compartecipazione di disabili e anziani ai costi delle prestazioni socio-sanitarie.
“Legge” con la quale la SdS, per tentare di giustificare la formula (16 + ISEE : 240) x 365 che  somma una inesistente fonte di reddito di 16 (8) € giornalieri  a quelle che sono le  reali capacità economiche dell’assistito  già  analiticamente indicate dal valore ISEE annuale calcolato dall'INPS,  e dividendo per 240, anziché per 365, stravolge la “ ratio” dell’art. 2 c. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, incardinando la propria illegittima “vocazione legislativa“  estrapolando strumentalmente  dal contesto in cui è inserito, il concetto di “criteri ulteriori”(DOC.  2)facendogli assumere un significato diametralmente opposto a quello voluto e reso   palese dal legislatore,   con  il  significato proprio dell’intera frase: “In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.” Frase che non lascia dubbi sulla  volontà del legislatore di dare ai Comuni la facoltà di estendere i benefici dell'ISEE adottato per le prestazioni in favore di anziani e disabili anche per altre situazioni di fragilità sociale, indipendenti dalla disabilità (povertà, disoccupazione, famiglie numerose, etc).  Una norma, quindi, che va nella direzione del “dare” qualcosa in più a cittadini in difficoltà…. l'esatto contrario della possibilità di modificare l'ISEE a  danno di disabili e anziani. Formula, quella inventata dalla SdS che,  tra l’aggiunta di  un inesistente  reddito parallelo di 16 € al giorno  e la divisione per 240 dell’  l' ISEE annuale, aumenta  in modo inversamente proporzionale il valore dell'ISEE degli assistiti costringendoli  , di fatto,  a coprire il totale del costo della quota sociale della retta.
A titolo di esempio: la sig.ra Patrizia Zanni, disabile in condizione di gravità ricoverata in una RSA privata convenzionata, considerato che la sua capacità economica rappresentata dall'ISEE annuale calcolato dall'INPS risulta pari a 4.332 € (DOC. 3), valore inferiore al minimo vitale che dovrebbe esonerarla dalla compartecipazione  è stata, invece,  costretta fino a tutto il 2016  a pagare    fino a 1700€  al mese (Doc.4) ed oggi, con la formula inventata dalla SdS,    Le viene, comunque,  imposto di compartecipare al costo della retta in proporzione ad un valore ISEE superiore del 287% di quello reale: (4.332 : 240 + 16) x 365 = 12.429 €,  che la obbliga a pagare una retta di 27,87€ al giorno, pari a 863.97 mensili (DOC. 5). Formula che, anche, “matematicamente”   appare ( per il sottoscritto) come un tentativo spregiudicato e beffardo della SdS di aggirare le sentenze 2015 del TAR Lazio e quelle del 2016 del CdS (divieto di considerare come reddito ai fini ISEE i circa 6000€ dell'indennità di accompagnamento) con lo scopo di mantenere, anzi aumentare, quei “vantaggi” economici ottenuti illegittimamente dalla SdS nel 2015.   Anno in cui, disobbedendo a  quanto ordinato dal  TAR Lazio, la SdS ha  continuato a calcolare l'ISEE degli assistiti considerando  reddito, sia  l'indennità di accompagnamento, sia  tutte le altre previdenze sociali., ottenendo notevoli vantaggi  economici a danno degli assistiti.
Ad esempio il sig. Manuele Leonardi il cui ISEE  ai sensi della norma transitoria, oggi vigente,  è pari  a  15.015,36€  (DOC. 6) nel 2015/16, con il mancato rispetto delle sentenze di TAR e CdS  il valore dell’ISEE , invece di 4331,68 € (DOC. 6bis)  è risultato pari a 21867,13 € (DOC.  6 ter), valore che ha comportato  la riduzione da 10 a 5 settimane  del diritto alla frequenza gratuita  dei campi solari dei due suoi figli, di cui uno disabile,  e il pagamento per le  5 settimane di frequenza, di 1100 €.
Vantaggi che, la SdS  tenta, non solo di mantenere,  ma addirittura di incrementare. Infatti,  con  la formula del tutto “inventata”  (16 + ISEE : 240 ) x 365,  ottiene un risultato  più penalizzante per gli assistiti, della norma disapplicata e resa innocua dai Giudici di TAR e Consiglio di Stato. Norma  che considerava come reddito l'indennità di accompagnamento pari in un anno a circa 6000 €. Indennità che, però, al pari degli altri redditi considerati ai fini dell'ISEE, poi,  veniva divisa per la scala di equivalenza riducendosi di conseguenza. Ad esempio: con scala di equivalenza pari a 2,07, l'indennità di accompagnamento comportava un 'aumento del valore ISEE di (6000:2,07) 2.898, 55 Euro mentre  con la formula (16 x 365)  si ottiene la somma di € 5848. Valore molto vicino all'indennità di accompagnamento  che, però,  va direttamente a sommarsi come reddito parallelo a quello definito con l'ISEE, incidendo, come detto,  su quest’ultimo  percentualmente in modo inversamente proporzionale. Quello della  sig.ra Zanni, infatti,  risulta maggiorato del 287% rispetto a quello  reale.
Il sottoscritto, il 12 settembre 2016, nella seduta della 2^ commissione consiliare del comune di Pisa:  “politiche sociosanitarie e servizi alla persona”, di cui è vicepresidente, contestava puntualmente  a Presidente, Direttore e funzionario della SdS presenti in Commissione le palesi violazioni delle norme presenti nel Regolamento relative alla compartecipazione di disabili e anziani ai costi delle prestazioni socio-sanitarie, ottenendo come univoca risposta: “è la legge che ce lo consente!”
Affermazione che, oltre a non trovare nessun riscontro nella legge, è smentita categoricamente sia dal Consiglio di Stato, sez. III, 13-10-2015, Sent. n. 4742 e, sia dal T.A.R. Lazio, sent. N. 2454 e 2458. Sentenze nelle quali i collegi dei due gradi della giustizia amministrativa affermano limpidamente:“Non è, dunque, prevista alcuna elaborazione di criteri “paralleli” o “alternativi” all’ISEE, ma unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali”.
In data 27/9/ 2016, il sottoscritto ha chiestoIn data 10 e 11 ottobre 2016, prima il Garante, poi il Difensore Civico regionale (DOCC. 8 e 9) hanno chiesto alla SdS di “sospendere il Regolamento in attesa di rivedere le parti della delibera che possono condurre a ritenere la stessa illegittima”. formalmente con un esposto scritto (DOC. 7) l'intervento del Difensore Civico Regionale e del Garante comunale delle persone con disabilità.  

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5/5/2017 - 22:40

AUTORE:
Lovetto

Io lo frusterei quel cattivello del Sindaco che non ha rispettato la scadenza per la Minucci. Frustaloooooooo

5/5/2017 - 15:18

AUTORE:
Ruberti

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