Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.
Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.
HOME » BLOG » NOTA SU PARLAMENTO, GOVERNO E ARMI PER LA LEGITTIMA DIFESA DELL’UCRAINA
By Stefano Ceccanti
Un nuovo passaggio parlamentare sulle armi all’Ucraina sulla concessione di armi per la legittima difesa dell’Ucraina non è previsto.La ragione risiede nel come è costruita la norma che dà fondamento al tutto, ossia il decreto n. 16/2022, che è stato poi assorbito dal decreto 14/2022, come convertito dalla legge 28/2022.
La scelta fatta è quella di un intervento del Parlamento a monte del processo, per legittimarlo con chiarezza dall’inizio, e non in seguito a rincorsa degli eventi.A sua volta questa scelta si basa sulla scelta multilaterale dell’articolo 11 della Costituzione, la cui limitazione della sovranità apre al ruolo dell’Onu e delle organizzazioni regionali (tra cui Ue e Nato) in relazione del diritto naturale di legittima difesa degli aggrediti (articoli 51 e 52 della Carta Onu) L’articolo 2-bis del decreto 14 (che corrisponde all’originario art. 1 del decreto 16) consente l’emanazione di uno o più decreti interministeriali sulla materia fino al 31 dicembre 2022 previo atto di indirizzo dele Camere.Tale atto è consistito nelle Risoluzioni votate da Camera e Senato il 1 marzo scorso che hanno previsto esplicitamente “la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione”.
Le risoluzioni prevedono di tenere “costantemente informato il parlamento”, ma ciò si riferisce alle comunicazioni trimestrali introdotte con emendamento al decreto 14, sempre all’articolo 2.bis:“Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull’evoluzione della situazione in atto”.