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Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.

Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.

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AlterEgo Fiere
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Cooperativa Teatro del Popolo- Miglarino
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•Governo Renzi
Presidente Mattarella
•Governo .....
Ricordate il tubo di refrigerazione della nuova pista .....
. . . come minimo si risponde due volte altrimenti .....
. . . siamo a M@ sterchief. Sono anni che giri/ ate .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Raccontino di Giancarlo Montin
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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di Angela Baldoni
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Non avrei mai voluto vederti così
Ma è inevitabile
Chiudo gli occhi per non guardare
Ma quella livida rigidità
appare scompare riappare
Io ti .....
ad oggi la situazione è peggiorata
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....
LA NOSTRA CASA
di Confedilizia
Imposta comunale sugli immobili: modifica della rendita catastale

13/11/2010 - 7:56

 

CONFEDILIZIA

VIA DALMAZIA, 6

-56126- PISA

(tel 050/561798-fax 050/555466 -apepisa@tin.it)

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18)

 

Ici, modifica rendita catastale

 

"In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall’art. 5, comma secondo, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 27906/’09) che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la rendita determinata, a seguito di conciliazione giudiziale, nell’ambito del procedimento relativo all’impugnazione dell’atto attributivo, in via di autotutela, della rendita medesima, potesse essere applicata fin dal momento dell’originario classamento.

IL PRESIDENTE- CONFEDILIZIA-PISA

Avv. Giuseppe Gambini

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