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È possibile dipingere il silenzio?Questa è la domanda che si poneva la nuova mostra di Gavia al Real Collegio di Lucca, cercando una risposta nelle immagini dipinte. 
E la mostra ha rappresentato quello che l'artista stessa ama, uno spazio di incontro e di condivisione di un senso comune all’interno di una situazione pittorica, materiale e artistica ma anche in particolare il luogo dove possa emergere una realtà di emozioni che attingano dentro ogni nostra sensibilità intima e “silenziosa”. 

. . . i bidoni maanche i bagni chimici li trovo sulla .....
Troppe chiacchere per i mi gusti. I bidoni ci sono .....
. . . al mondo intero; però faccio notare che i bidoncini .....
nelle mie lunghe camminate sulla spiaggia ho visto .....
per pubblicare scrivere a: spaziodonnarubr@gmail.com
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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di Emanuele Cerullo
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Incontrati per caso...
di Valdo Mori
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Quest'aria frescolina allieta,
desta
gìà da quando si traffica in cucina
con la moka, primiero pensiero
dopo la sveglia mattutina
Con queste .....
Nel paese di Pontasserchio la circolazione è definita "centro abitato", quindi ci sono i 50km/ h max

Da dopo la Conad ci sono ancora i 50km/ h fino .....
LA NOSTRA CASA
di Confedilizia
Imposta comunale sugli immobili: modifica della rendita catastale

13/11/2010 - 7:56

 

CONFEDILIZIA

VIA DALMAZIA, 6

-56126- PISA

(tel 050/561798-fax 050/555466 -apepisa@tin.it)

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18)

 

Ici, modifica rendita catastale

 

"In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall’art. 5, comma secondo, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 27906/’09) che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la rendita determinata, a seguito di conciliazione giudiziale, nell’ambito del procedimento relativo all’impugnazione dell’atto attributivo, in via di autotutela, della rendita medesima, potesse essere applicata fin dal momento dell’originario classamento.

IL PRESIDENTE- CONFEDILIZIA-PISA

Avv. Giuseppe Gambini

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